Terre e rocce da scavo: disciplina invocabile solo con prova

Affinchè si applichi la disciplina speciale alle terre e rocce da scavo, l’onere della prova circa la sussistenza delle condizioni per la sua applicazione deve essere assolto dall’imputato.
La Corte di Cassazione con sentenza 17 aprile 2015, n. 16078 ha confermato il proprio indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’onere di allegare la sussistenza delle condizioni di un regime di favore incombe su chi lo invoca. Quindi, l’imputato deve fornire la prova che seppur la sua condotta integri una figura di reato, sussistono le condizioni per applicare la norma derogatoria in luogo di quella generale.
Nel caso di specie, l’imputato aveva raccolto terre e rocce da scavo senza le prescritte autorizzazioni, integrando così il reato di cui all’articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006. La Corte si trova a confermare questa condanna, dato che non è stata data prova alcuna dei particolari adempimenti previsti dal “Codice ambientale” in materia di utilizzo delle terre e rocce. I Giudici presumono così, che laddove l’inversione dell’onere della prova non raggiunga il fine, le terre e le rocce vadano considerati rifiuti.

Fonte: ReteAmbiente