Sarà operativo dal prossimo 3 marzo 2013 il regolamento 995/2010/Ue che obbliga gli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno della Ue ad un sistema di “dovuta diligenza”.
Il regolamento espressamente proibisce (articolo 4) la commercializzazione di legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale, ossia ottenuto violando la legislazione applicabile nel paese di produzione; il sistema di “dovuta diligenza” prevede una serie di procedure volte ad accertare che non venga violato tale divieto, ad integrazione di quanto già previsto dal sistema di “licenze Flegt” istituito dal regolamento 2173/2005/Ce e sarà obbligatorio solo per gli operatori che commercializzano per la prima volta il legno sul mercato interno.
Per i commercianti, ai fini della tracciabilità, è previsto invece il solo l’obbligo di informarsi per identificare i soggetti che hanno fornito loro il legno, o a cui hanno fornito il legno, e di comunicare tali informazioni all’autorità competente ove ne facesse richiesta.