Trasferimento delle certificazioni

Non è raro il caso in cui un’azienda modifichi il proprio nome, ovvero la ragione sociale registrata in Camera di Commercio.  Le motivazioni alla base di questa decisione sono le più disparate e possono andare da ragioni di tipo amministrativo (sulla base di una serie di considerazioni si può decidere ad esempio che una Srl è meglio di una Snc) a modifiche più radicali come cessioni di rami d’azienda o di intere società.
Le aziende che si trovano in questa situazione hanno necessità, assieme a tanti altri adempimenti, di aggiornare i certificati in proprio possesso e pertanto chiedono all’organismo di certificazione la “voltura” del certificato.
Il trasferimento della certificazione è un tema delicato su cui gli enti di accreditamento (Accredia per l’Italia) hanno dettato precise regole.
Per comprendere l’estensione ed i limiti delle verifiche che un organismo di certificazione mette in atto, occorre ricordare che in tutte le norme di riferimento (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ecc.) non compare mai il termine azienda, ma si fa sempre riferimento all’organizzazione.
Compito dell’organismo è quindi accertare, prima di emettere il nuovo certificato, se e quali modifiche siano intervenute nell’organizzazione (intesa come insieme di persone, attrezzature, regole, procedure ecc.) indipendentemente dal nome che questa porta. In funzione delle modifiche intervenute si valuta di caso in caso se eseguire un audit straordinario presso le sedi dell’organizzazione o se aggiornare “d’ufficio” il certificato rimandando la verifica dell’efficace funzionamento del sistema di gestione al successivo audit di sorveglianza o rinnovo che, ricordiamo, ha lo scopo preciso di confermare la corretta applicazione delle norme.
In ogni caso le verifiche eseguite sono di tipo organizzativo e gestionale, mirate cioè ad accertare che – a seguito del cambiamento dell’assetto societario – non vi siano state modifiche tali da mettere in dubbio la conformità alle norme di riferimento. In nessun caso, neanche per gli audit di certificazione iniziale, sorveglianza e rinnovo, le verifiche dell’organismo di certificazione possono estendersi a controlli di tipo amministrativo e/o fiscale in quanto nessuna delle norme utilizzate per la certificazione prevede controlli di questo tipo.

Articolo tratto da ICMQ Notizie N.68
a cura di Massimo Cassinari
(ICMQ Istituto di Certificazione e Marchio di Qualità per Prodotti e Servizi per le costruzioni)