La sopravvenuta iscrizione all’Albo gestori del titolare dell’automezzo adibito al trasporto di rifiuti, successiva alla commissione del reato, non esclude la confisca del mezzo precedentemente sottoposto a sequestro preventivo.
È quanto ricorda la Corte di Cassazione (sentenza 42140/2013) che, richiamando un proprio precedente (sentenza 10710/2009), ha confermato nel caso in discussione la legittimità della condanna per trasporto illecito di rifiuti (articolo 256, Dlgs 152/2006), sottolineando come l’iscrizione “postuma” all’Albo gestori ambientali “conferma, anzi, che al momento della commissione del fatto la società non era dotata di idoneo titolo abilitativo”.
Anche il secondo motivo di ricorso, basato sulla astratta idoneità dell’impresa a trasportare rifiuti in virtù di una perizia giurata che aveva accertato l’idoneità dei mezzi, è stato giudicato dalla Suprema Corte “manifestatamente irrilevante”. Il fatto che gli autocarri utilizzati per il trasporto fossero tecnicamente idonei non esclude infatti l’illiceità della condotta, visto che le caratteristiche dei mezzi sono irrilevanti ai fini della configurazione del reato.
Fonte: ReteAmbiente