Trasporto in conto proprio: autorizzazione anche per occasionale

Integra il reato di cui all’articolo 256, Dlgs 152/2006 il trasporto di rifiuti con mezzi propri, non autorizzati, anche se occasionale.
La Suprema Corte ha con sentenza 2 marzo 2015, n. 8979 ritenuto che “per i trasporti episodici, occasionali di rifiuti non pericolosi, privi dei caratteri sopra illustrati, le imprese che li producono, pur non essendo tenute all’obbligo di iscrizione nell’albo nazionale gestori ambientali (ex articolo 212 Dlgs 152/2006), anziché provvedere al trasporto con mezzi propri, debbono rivolgersi ad imprese esercenti servizi di smaltimento, regolarmente autorizzate ed iscritte all’albo gestori ambientali”.
Nel caso in esame, la società edile veniva condannata per aver trasportato rifiuti non pericolosi, provenienti dalla propria attività, senza essere iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali. I Giudici ritengono che per questo tipo di trasporto, le possibili vie per non incorrere in responsabilità penale siano due.
Se la società svolge in maniera ordinaria il trasporto di propri rifiuti non pericolosi deve iscriversi al regime semplificato dell’Albo nazionale gestori ambientali, come previsto dall’articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006.
Viceversa, se l’attività di trasporto è occasionale, e la società non ha interesse ad iscriversi al regime semplificato di cui sopra, sussistendo comunque l’obbligo di autorizzazione per il singolo trasporto, la società dovrà affidarne la gestione ad imprese terze regolarmente iscritte all’Albo.

Fonte: ReteAmbiente