Trasporto rifiuti senza autorizzazione: reato anche se attività secondaria

Integra il reato di cui all’articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 il trasporto non autorizzato di rifiuti, anche quando questo venga svolto in maniera consequenziale rispetto ad un’attività primaria.
La Suprema Corte ha con sentenza 10 febbraio 2015, n. 5933 confermato che la condotta di attività di gestione illecita di rifiuti è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo un’attività, svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di un’attività primaria diversa.
I Giudici hanno accertato che sussisteva l’attività di gestione non autorizzata di rifiuti in capo all’imputato titolare di una piccola impresa edile che trasportava verso una discarica i materiali di demolizione oggetto della sua attività principale con un automezzo non iscritto all’Albo dei gestori ambientali (obbligatorio ex articolo 212, Dlgs 152/2006).

Fonte: ReteAmbiente