La Nota 2583/2013 del Ministero del Lavoro ha fissato al prossimo 31 maggio la scadenza entro cui la valutazione dei rischi può essere autocertificata dalle aziende che occupano fino a 10 dipendenti.
Si attua il DM 30 novembre 2012 che ha introdotto le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, ai sensi dell’articolo 6, comma 8 e dell’articolo 29, comma 5 del Dlgs 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro.
Il Datore di lavoro, in collaborazione con il RSPP (se diverso dal Datore di lavoro) e il Medico competente, ove previsto, effettuerà la valutazione dei rischi aziendali e compilerà il documento, previa consultazione del RLS/RLST e tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso ed eventualmente di quelle derivanti da segnalazioni dei lavoratori.
In sintesi, le fasi del processo sono:
1) descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni;
2) identificazione dei pericoli presenti in azienda;
3) valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
4) definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.
La procedura standardizzata di valutazione dei rischi riguarda le imprese che occupano fino a 10 lavoratori, ma può essere utilizzata anche dalle aziende fino a 50 lavoratori salvo il caso in cui rientrino in quelle citate nel comma 7 del Dlgs 81/2008.