Verifica strutturale apparecchi di sollevamento

Il Datore Di Lavoro deve sempre mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai fini della loro salute e sicurezza (ai sensi dell’art.71 del D.lgs. 81/2008), egli ha l’obbligo di effettuare le indagini sulle apparecchiature ogni volta che risulta necessario considerando:

  • la frequenza indicata nelle istruzioni per l’uso fornite dal fabbricante,
  • la frequenza indicata nelle pertinenti norme tecniche,
  • lo stato di conservazione e l’utilizzo effettuato.

I principali elementi che costituiscono un apparecchio di sollevamento possono essere suddivisi in:

  • elementi strutturali: sono quegli elementi la cui sostituzione non ha senso da un punto di vista economico. Sono gli elementi che influenzano la vita effettiva dell’apparecchio;
  • elementi di usura: sono quegli elementi per i quali è prevedibile una sostituzione (con cadenza variabile) nell’arco della vita dell’apparecchio.

Considerando una gru a ponte, sono elementi strutturali le travi e la struttura del carrello; mentre sono di usura i ganci, le funi, i componenti dei freni, ecc.

Di che cosa si tratta?

Il DM 11 aprile 2011 ha reso obbligatoria l’indagine supplementare per gli apparecchi di sollevamento di età superiore a 20 anni con lo scopo di garantire l’uso in sicurezza dell’apparecchio per i restanti cicli di vita residui.

Il decreto impone al datore di lavoro di effettuare quindi una verifica strutturale finalizzata ad individuare difetti e anomalie, nonché a stabilire la vita residua dell’apparecchio che deve essere eseguita da personale qualificato.

Le apparecchiature di sollevamento soggette sono le gru mobili, le gru trasferibili,
i ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato.

Verifiche periodiche

Senza poter effettuare una trattazione esaustiva, in sintesi, gli elementi di usura vengono verificati durante le verifiche trimestrali o periodiche. Le verifiche vanno effettuate trimestralmente e si interessano di verificare la presenza di eventuali deterioramenti potenzialmente pericolosi che si possono sviluppare velocemente (ad es. freni, pulegge, ecc.). Gli elementi strutturali vengono analizzati invece durante le verifiche di vita residua. Sono verifiche aventi lo scopo di valutare se è possibile prolungare la vita dell’apparecchio di sollevamento oltre ai termini previsti durante la fabbricazione. Si va a controllare, quindi, qual è il margine di vita residua dell’apparecchiatura.

La vita residua dell’apparecchio dipende in particolare dal carico massimo e dall’intensità di impiego. Sulla base dell’intensità di impiego si può stimare un certo numero di cicli di utilizzo. Se l’apparecchio di sollevamento è stato utilizzato meno di quel che si era previsto allora è destinato ad avere una vita più lunga, viceversa, se ha eseguito un numero di cicli maggiore del previsto allora la sua vita sarà più breve. La verifica di vita residua prende in considerazione il progetto originale dell’apparecchio e la vita pregressa dello stesso e si cerca di capire per quanto tempo l’utilizzo dell’apparecchio è sicuro.

È necessario eseguire delle prove strutturali e funzionali sotto carico.

Per una verifica di vita residua l’iter da applicare prevede:

  • Calcolo per verificare che non esistano evidenze oggettive relative all’utilizzo passato che precludono forme di vita residua,
  • Verifiche visive, dimensionali e controlli non distruttivi,
  • Prova di carico statica eseguita applicando il carico massimo ammissibile dall’apparecchio e verifica delle deformazioni,
  • Relazione conclusiva che riporta il calcolo della vita residua.

Chi può eseguire la verifica?

Secondo il Decreto e le norme tecniche di riferimento (UNI ISO 9927-1) la verifica struttura può essere eseguita esclusivamente da un Ingegnere Esperto.

L’ingegnere esperto deve possedere abilitazioni di II livello all’esecuzione di Controlli Non Distruttivi con metodo Visivo (VT), Liquidi Penetranti (PT), Controlli ad Ultrasuoni (UT) e Controllo magnetico (MT) ai sensi della norma UNI EN ISO 473.

Come deve essere eseguita?

La verifica viene eseguita attraverso una ispezione approfondita seguita da una relazione tecnica nella quale verrà indicata oltre i risultati delle verifica, la vita residua dell’apparecchio.

Quando va fatta?

Secondo il DM 11 aprile 2011 il DDL ha l’obbligo di eseguire l’indagine supplementare a partire dal ventesimo anno (a partire dall’installazione dell’apparecchio) con lo scopo principale di:

  • rintracciare eventuali vizi, difetti e anomalie generatesi in seguito all’utilizzo dell’attrezzatura;
  • stabilire la vita residua dell’impianto.

Si rileva tuttavia come alcune norme tecniche specifiche indichino indagini approfondite quando:

  • si manifesta un incremento della frequenza dei difetti rilevati,
  • quando a seguito degli interventi di manutenzione regolari si riscontra un importante deterioramento della macchina;

e, in ogni caso:

  • Non oltre i 10 anni per le gru a torre e le gru mobili;
  • Non oltre i 20 anni per le restanti.