Semplificate e accelerate le procedure di erogazione delle agevolazioni per le PMI: analisi di tutte le novità previste dal recente Decreto Lavoro. Ne avevamo parlato nell’articolo Beni Strumentali – Nuova Sabatini
Il decreto direttoriale di riapertura della Nuova Sabatini precisa quanto segue:
- le domande di accesso alla “Nuova Sabatini” possono essere oggetto di richieste di prenotazione presentate dalle banche o dagli intermediari finanziari a partire dal mese di agosto 2021;
nella stessa prenotazione possono essere incluse anche le domande presentate dalle imprese alle banche o intermediari finanziari ante 02.06.2021 e non incluse in una richiesta di prenotazione delle risorse già inviata dalle medesime banche o intermediari finanziari al Mise; - le richieste di prenotazione del contributo relative a domande presentate dalle imprese alle banche o intermediari finanziari in data antecedente al 02.06.2021, successivamente trasmesse al Mise entro il 07.06.2021 e non accolte, anche in misura parziale, per esaurimento delle risorse disponibili, saranno soddisfatte in via prioritaria, secondo il proprio ordine cronologico di presentazione, mediante l’integrazione di risorse stanziato dal Decreto Lavoro in 425 milioni di euro;
- le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche o agli intermediari finanziari a partire dal 02.06.2021 al 01.07.2021 sono considerate irricevibili.
La norma di legge che dispone il rifinanziamento della misura introduce inoltre una semplificazione delle procedure di erogazione dei contributi, che consente di accelerare i pagamenti per tutte le Pmi beneficiarie delle agevolazioni, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda e dall’importo del finanziamento.
In particolare l’articolo 5, comma 1, D.L. 99/2021 prevede che, per le domande trasmesse in data antecedente al 01.01.2021, per le quali sia stata già erogata in favore delle Pmi beneficiarie almeno la prima quota di contributo, il Mise può procedere, secondo criteri cronologici, ad erogare le successive quote in un’unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie e previo esito positivo delle verifiche amministrative a cui è subordinato il pagamento.
In particolare l’articolo 5, comma 1, D.L. 99/2021 prevede che, per le domande trasmesse in data antecedente al 01.01.2021, per le quali sia stata già erogata in favore delle Pmi beneficiarie almeno la prima quota di contributo, il Mise può procedere, secondo criteri cronologici, ad erogare le successive quote in un’unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie e previo esito positivo delle verifiche amministrative a cui è subordinato il pagamento.
A cura della Dot.ssa Alessandra Gervasi |