Prevenzione e protezione antincendio nei luoghi di lavoro: il Nuovo Decreto

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.237 del 4 ottobre 2021, il decreto del 2 settembre 2021 del Ministero dell’Interno che stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro.

Il provvedimento, che entrerà in vigore solamente tra un anno (quindi il 3 ottobre 2022), come specificato nell’art.8:

  • si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del d.lgs. 81/2008;
  • si applica limitatamente alle prescrizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del d.lgs. 81/2008 e per le attività di cui al d.lgs. 105/2015.

Il decreto definisce nel dettaglio:

  • le procedure per la gestione della sicurezza antincendio (sia in esercizio che in emergenza)
  • l’informazione e la formazione dei lavoratori;
  • la designazione degli addetti al servizio antincendio;
  • la formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza.

Gestione della sicurezza antincendio 

Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II.

Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al DPR 151/2011.

Nel piano di emergenza sono inoltre riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all’art. 34 del d.lgs. 81/2008.

Designazione degli addetti al servizio antincendio

All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, chiamati «addetti al servizio antincendio».

I lavoratori designati frequentano i corsi di formazione e di aggiornamento di cui all’art. 5.

Fonte:www.ingenio-web.it/