Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall’art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006 gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Il RENTRI introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto.
Il RENTRI rappresenta un punto di incontro tra la transizione ecologica e digitale, permette una sinergia tra le esigenze della pubblica amministrazione e delle imprese e genera benefici per tutti gli attori coinvolti, dalle istituzioni agli enti di controllo alle imprese.
In particolare, il RENTRI consente di:
- mettere a disposizione della pubblica amministrazione un flusso costante di dati e informazioni sulla movimentazione dei rifiuti, a supporto delle politiche ambientali e della pianificazione regionale;
- sostenere le autorità di controllo nella prevenzione e nel contrasto della gestione illecita dei rifiuti, facilitando le modalità di verifica basate su documenti digitali;
- assolvere con rapidità e facilità agli adempimenti previsti per le imprese, con lo snellimento delle procedure, anche attraverso l’utilizzo di strumenti di supporto alla transizione digitale messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- ridurre i tempi per la trasmissione dei dati necessari per la rendicontazione e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi Europei di recupero e riciclo;
- gestire in modalità digitale milioni di documenti cartacei.
Quali sono i soggetti tenuti all’iscrizione al RENTRI:
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi ed i produttori di rifiuti non pericolosi con più di dieci dipendenti;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- i Comuni o loro Consorzi e le Comunità Montane, con riferimento ai rifiuti pericolosi.
Sono invece esonerati:
Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti.
Questi possono comunque iscriversi al RENTRI volontariamente, secondo le procedure previste dallo stesso e potranno cancellarsi in qualsiasi momento, con effetto a partire dall’anno solare successivo. In quest’ottica dovranno comunque rispettare quanto disposto dal regolamento medesimo.
Scadenze:
Il nuovo regolamento, seppur formalmente in vigore dal 15 giugno 2023, prevede un periodo transitorio per l’iscrizione al RENTRI e per l’adeguamento alla disciplina introdotta dal regolamento, in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall’entrata in vigore del regolamento, a seconda della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati.
- Si devono iscrivere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025, gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti;
- Si iscrivono dal 15 giugno al 14 agosto 2025, gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi;
- Sono tenuti a iscriversi dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026, gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi fino a 10 dipendenti;
- Sono tenuti a iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026, a prescindere dal numero di dipendenti, i produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa
Quote canoni annuali:
- Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18, versano al momento dell’iscrizione, per ogni unità locale, un diritto di segreteria e l’importo corrispondente al CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno).
- Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti versano al momento dell’iscrizione, per ogni unità locale, un diritto di segreteria e l’importo corrispondente al CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno).
- Tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del decreto legge n. 135 del 2018 versano al momento dell’iscrizione, per ogni unità locale, un diritto di segreteria e l’importo corrispondente al CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno).
- Nelle annualità successive corrispondono entro il 30 aprile, per ogni unità locale, l’importo del CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo)
A cura di: Dott.ssa Roberta Ciuffi